Guide: passo per passo

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Le prestazioni occasionali

Generale
PREMESSA: se non conoscete il significato di qualche parola consultate il nostro Glossario.
3. Requisiti delle prestazioni occasionali

Da un punto di vista generale si può affermare che per essere tali, le collaborazioni occasionali devono presentare le seguenti caratteristiche:
sporadiche ed episodiche: tale limite investe precipuamente il prestatore, il quale potrà potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto, pena la contestazione della natura occasionale dell'attività prestata; analogamente, il prestatore potrà porre in essere un numero limitato di collaborazioni nello stesso anno per il medesimo committente;
non organizzate: la presenza di una stabile organizzazione sarebbe di per sé antitetica al concetto stesso di prestazione occasionale; per comprendere meglio il concetto è sufficiente domandarsi chi mai crederebbe che un soggetto che acquista uffici, servers ed altro materiale professionale lo utilizzi solo per prestare una collaborazione occasionale volta alla realizzazione di un sito web?
non professionali: l'attività prestata, proprio perché occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività professionale; ciò significa che un avvocato non potrà prestare una consulenza legale sotto forma di prestazione occasionale, ma dovrà porre in essere una prestazione d'opera del professionista;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell'anno solare non devono essere superiori ad € 5000 - cinquemila - lordi).

Riguardo a quest'ultimo requisito si rende necessaria qualche precisazione. Va subito chiarito, infatti, che il limite temporale si riferisce non già all'insieme delle collaborazioni prestate nel corso dell'anno solare, bensì a quelle effettuate per lo stesso committente. Ciò che effettivamente rileva, dunque, è il quantum dei compensi, il quale, complessivamente, (ossia percepito da tutti gli eventuali committenti) non deve essere superiore alla soglia indicata dal legislatore.
In altri termini è possibile prestare una pluralità di collaborazioni occasionali nel corso dell'anno, per molteplici committenti, a condizione che:
1) quelle prestate per lo stesso committente nel corso dell'anno solare abbiano una durata inferiore a giorni 30 (trenta);
2) le prestazioni abbiano ad oggetto attività diverse;
3) i compensi percepiti nel corso dell'anno solare da tutti i committenti non superino la soglia di € 5000 (cinquemila).


Generale: Luke9792005 [0 visite dal 11 Settembre 06 @ 23:01 pm]